Consiglo

Consiglio

L’organizzazione ed i compiti del Consiglio dell’Istituto sono regolati dell’art. 7 della Legge federale del 6 ottobre 1978 e del 28 settembre 2018 (LISDC, RS 425.1)

Art. 7
1 Il consiglio d’Istituto è l’organo direttivo supremo dell’Istituto.
2 Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione e la ricerca, le autorità giudiziarie e l’Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d’ubicazione.
3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’Istituto e ne designa il presidente.
4 I candidati alla nomina nel consiglio d’Istituto devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.
5 La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può destituirli in qualsiasi momento dall’incarico per motivi gravi.
6 Il direttore dell’Istituto partecipa alle sedute del consiglio d’Istituto con voto consultivo; possono essere chiamati a partecipare altri collaboratori dell’Istituto.

Art. 9
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sull’adempimento degli stessi;
b. pianifica e determina nelle linee fondamentali l’attività dell’Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;
c. decide se accettare importanti mandati di ricerca;
d. prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell’Istituto e prevenire conflitti di interessi;
e. emana il regolamento d’organizzazione;
f. emana un regolamento sull’accettazione di mezzi finanziari di terzi;
g. fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;
h. sottopone il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il discarico; il rapporto annuale illustra gli sviluppi organizzativi e operativi nonché i cambiamenti nelle relazioni d’interesse dei membri del consiglio d’Istituto;
i. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione sono subordinate all’approvazione del Consiglio federale;
j. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
k. fissa i principi relativi agli acquisti della biblioteca;
l. esercita la vigilanza sulla direzione;
m. provvede a istituire sistemi adeguati di controllo interno e di gestione dei rischi.

 

Lista dei membri del Consiglio 2024-2027

Presidente: Franz Werro, Professore all’Università di Friburgo (nominato fino al 31.12.2024)

Daniel Alder, Dr. iur., avvocato, Zurigo
Elena Balzardi, vicedirettrice della Biblioteca nazionale svizzera
Eva Maria Belser, Professoressa di diritto costituzionale ed amministrativo all’Università di Friburgo
Eric Cottier, lic. iur.
Pascal Mahon, Professore emerito
Jean-Christophe Kübler, lic. iur., segretario generale supplente al DFGP
Cordula Lötscher, avvocata, Professoressa di diritto privato all’Università di Basilea
Natascha Nussberger, MLaw, avvocata, capo del servizio giuridico dell’UFPER

Le statistiche e le relazioni d’interesse sono disponibili sul sito della Confederazione.